Consiglio di Stato sentenza n. 2706 del 2004

ECLI:IT:CDS:2004:2706SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca di una precedente concessione amministrativa, adottato dall'Amministrazione comunale in ragione del sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'assetto prefigurato dalla concessione non più conforme all'interesse pubblico attuale, è legittimo qualora risulti adeguatamente motivato e fondato su una ponderata comparazione degli interessi in conflitto. L'Amministrazione può legittimamente riesaminare e modificare le proprie precedenti determinazioni, anche in assenza di vizi originari del provvedimento, qualora sopravvengano nuove esigenze di interesse pubblico, purché la relativa valutazione sia congrua e ragionevole. La qualificazione formale dell'atto come "annullamento" o "revoca" non è dirimente ai fini del regime giuridico sostanziale, essendo rilevante la chiara enunciazione della volontà di ritiro del provvedimento precedente e la puntuale indicazione delle circostanze sopravvenute che giustificano l'interesse pubblico attuale alla rimozione dell'atto. L'Amministrazione non è vincolata a mantenere inalterati i propri precedenti apprezzamenti discrezionali, essendo legittimata a riesaminare e modificare le proprie determinazioni in presenza di mutamenti delle condizioni di fatto e di interesse pubblico, purché tale valutazione risulti adeguatamente motivata e ragionevole.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 637/03, proposto dalla Società Me. Ti. s.r.l.,  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gi. Lo., ed elettivamente domiciliata in Ro., Lu. Fl.  n. 46  (studio Gr.),
contro
il Comune di Milano,  appellante incidentale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ma. Ri. Su., Ru. Me. e Ra. Iz., ed elettivamente domiciliato presso l'ultimo in Ro., v. Ci. n. 28,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 24 aprile 2002, n. 1637, resa inter partes, con la quale è stato  respinto  il ricorso proposto dall'attuale società appellante avverso  la deliberazione C.C. n. 57 del 28 marzo 2001, di auto-annullamento della deliberazione consiliare n. 21 del 6 febbraio …

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