ECLI:IT:CASS:2003:22021PEN
1 - Il Tribunale di Tempio P. ha assolto il ricorrente, ai sensi dell'art. 530/2 c. p.p. per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 483 c. p. (A), per avere falsamente attestato in atto sostitutivo di notorietà, che la costruzione di un fabbricato era stata realizzata entro il 31.12.93 (in realtà dopo il marzo '94), nonché dal reato di cui agli artt. 48-479 c. p. (B), commesso, inducendo in errore con l'atto falso il sindaco di Badesi, che rilasciava concessione edilizia in sanatoria (per violazione edilizia è stato processato separatamente). La Corte d'Appello su impugnazione del P.M. lo ha invece condannato per entrambi i reati in continuazione (cessata 4.8.97), con generiche a m. 10 rec. (m. 8 per art 479 + 2). Con il ricorso si denuncia: 1° - vizio di motivazione per erronea valutazione degli indizi; 2° - violazione art. 483 c. p., in relazione all'art. 39/4 l. 724/94 come integrato dall'art. 35/3 l. 47/85; 3° - violazione …
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