Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 1861 del 2024

ECLI:IT:TARMI:2024:1861SENB

Massima

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Il provvedimento di archiviazione di una domanda di emersione dal lavoro irregolare, basato sulla mancata presentazione delle parti all'appuntamento fissato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, è illegittimo qualora l'amministrazione non abbia fornito la prova dell'effettiva trasmissione della convocazione al datore di lavoro e al lavoratore, essendo in tal caso la mancata presentazione non imputabile agli interessati. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto ad annullare il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione della fattispecie complessiva. Il principio di diritto affermato dalla sentenza è che l'amministrazione, nel disporre l'archiviazione di una domanda di emersione dal lavoro irregolare per mancata presentazione delle parti alla convocazione, deve provare di aver effettivamente trasmesso la convocazione agli interessati. In difetto di tale prova, la mancata presentazione non può essere addebitata al datore di lavoro e al lavoratore, rendendo illegittimo il provvedimento di archiviazione, che deve essere annullato dal giudice amministrativo, con compensazione delle spese di lite. La massima si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: - l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha depositato la prova della effettiva trasmissione della convocazione alle parti; - l'affermazione della mancata presentazione è apodittica e contestata dal ricorrente; - in assenza di prova della trasmissione della convocazione, la mancata presentazione non può essere imputata al datore di lavoro e al lavoratore; - il provvedimento di archiviazione, basato su un presupposto di fatto non dimostrato, risulta pertanto illegittimo; - il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, deve annullare il provvedimento impugnato e compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della fattispecie complessiva. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali. Il testo è autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/06/2024

N. 01861/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via ((omissis)) 19;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. n. P-MI/L/N/2020/-O…

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