Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13839 del 23 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13839CIV

Massima

Massima ufficiale
La regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato degli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, nonché il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. (La S.C., in tema di sanzioni amministrative, ha così respinto la tesi di un Comune che sosteneva la legittimità della notificazione di verbali d'accertamento di violazioni al codice della strada perché eseguita prima della sentenza della Corte cost. n. 346 del 1998, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982).

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