Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1326 del 16 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1326PEN

Massima

Massima ufficiale
Nella scelta e nella qualificazione del mezzo di impugnazione proposto dalla parte deve prevalere la volontà reale su quella formale. Pertanto, nel caso in cui l'imputato contro il provvedimento del giudice istruttore sulla scarcerazione sia ricorso per cassazione, l'impugnazione non va dichiarata inammissibile, ma va interpretata come appello, a meno che l'interessato non abbia espressamente dichiarato di voler proporre il mezzo di impugnazione non consentito. (V. mass. nn.. 148590, 147484 e giurisprudenza constante sulla prima parte della massima).

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