Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3928 del 9 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3928PEN

Massima

Massima ufficiale
Le condotte disciplinate dall'art. 4 n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 e poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, che ha modificato la norma in esame in senso piu` favorevole, vanno punite alla luce dei criteri ermeneutici fissati nella sentenza (dichiarativa di accoglimento della questione di costituzionalita`) m. 35 del 17 - 28 gennaio 1991 della Corte Costituzionale. L'art. 7 del decreto legge citato non contempla infatti l'efficacia retroattiva della disciplina piu` favorevole: nessuna deroga quindi e` stata prevista rispetto all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale ultimo fissa il principio della cosiddetta ultrattivita` delle disposizioni tributarie penali.

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