Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1112 del 2017

ECLI:IT:TARTOS:2017:1112SENT

Massima

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Il rinnovo automatico di una concessione demaniale marittima, previsto dalla legge, non determina la cessazione del rapporto concessorio né l'acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere non amovibili realizzate dal concessionario, in quanto il rinnovo si configura come una mera proroga del medesimo rapporto senza soluzione di continuità. Pertanto, in tali ipotesi, il principio dell'accessione gratuita di cui all'art. 49 del Codice della navigazione non trova applicazione, non essendosi verificata l'effettiva cessazione del rapporto concessorio. Il rinnovo automatico previsto dalla legge, infatti, determina la prosecuzione del rapporto concessorio senza che sia necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti o un rinnovato esercizio della funzione pubblica afferente la gestione del bene demaniale. In tali casi, la concessione rinnovata si riallaccia alla precedente senza alcuna soluzione di continuità, costituendone la mera prosecuzione, sicché non può trovare applicazione la disciplina prevista per l'ipotesi di cessazione del rapporto concessorio. Il principio dell'accessione gratuita, essendo una disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, deve essere circoscritto all'effettiva cessazione del rapporto concessorio e non è operante in caso di rinnovo automatico della concessione, in quanto in tale ipotesi non si verifica mai un momento in cui cessa effettivamente il diritto del concessionario a mantenere l'opera sul suolo altrui.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/09/2017

N. 01112/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01970/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2008, proposto da:
Bagno Alma di Ghelardi Maria e Aldo s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Toscano, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Pisa in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri, Susanna Caponi, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, Ministero dell'Econ…

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