Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5216 del 6 giugno 1983

ECLI:IT:CASS:1983:5216PEN

Massima

Massima ufficiale
Tutti i delitti di istigazione e di apologia scaturiscono sempre da un atto del pensiero. Tale fatto non significa, però, che siano incostituzionali - siccome contrarie all'art. 21 della costituzione - le relative norme incriminatrici. La libertà del pensiero non può più essere invocata quando l'espressione del pensiero si attua mediante una offesa a beni e diritti che meritano di essere tutelati.

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