Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8735 del 20 giugno 1989

ECLI:IT:CASS:1989:8735PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando il giudice di appello dichiara estinto il reato per amnistia provvedendo in merito alla azione civile, la corte di cassazione, su ricorso dell'imputato, (qualora non ritenga di provvedere con pronuncia ex art. 152 cod. proc. pen.) rinvia la causa al giudice civile competente. Questi è chiamato a decidere in ordine a fatti per i quali, in seguito alla dichiarata improcedibilità della azione penale, non ha più ragione di essere la speciale competenza promiscua attribuita al giudice penale, essendosi formato il giudicato sulle statuizioni di questo ultimo.

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