Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4560 del 10 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:4560PEN

Massima

Massima ufficiale
L'impedimento del difensore di fiducia impone il rinvio del dibattimento solo se egli rappresenta l'imputato a norma dell'art. 125, secondo comma cod. proc. pen., ben potendo, nelle altre ipotesi, l'imputato provvedere alla nomina di altro difensore o essere assistito da un difensore d'ufficio.

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