Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2427 del 25 gennaio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2427PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtu` del combinato disposto degli artt. 324 comma settimo e 309 comma nono cod. proc. pen. il Tribunale del riesame ha lo stesso potere di cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato.  Ne deriva che puo` arrivare a dare del materiale investigativo raccolto dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria valutazioni in fatto o in diritto diverse da quelle del primo giudice, sino a formulare ipotesi di reato diverse da quelle assunte a base del provvedimento cautelare. Nel formulare in astratto queste ipotesi di reato ai soli fini cautelari, il Tribunale -come del resto il giudice del provvedimento impugnato - non esercita alcuna azione penale e quindi non usurpa alcuna funzione riservata al Pubblico Ministero. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza confermativa di sequestro preventivo).

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