Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 21878 del 21 luglio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:21878PEN

Massima

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Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto la censura dedotta dal ricorrente, relativa all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non rientra tra i motivi di ricorso ammessi dalla legge dopo le modifiche apportate al codice di procedura penale dalla L. n. 103 del 2017. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali è stato dedotto dal ricorrente. Al di fuori di tali ipotesi, la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in applicazione del combinato disposto dell'art. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Inoltre, il ricorso è intrinsecamente generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato atto del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. VIGNA Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 3/06/2019 dal Tribunale di Taranto;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VIGNA Maria Sabina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ricorre - a mezzo del difensore di fiducia - avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Taranto gli ha applicato ex articolo 444 c.p.p., la pena concordata in relazione al reato di evasione.
2. Egli deduce l'omessa…

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