Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3675 del 2011

ECLI:IT:TARNA:2011:3675SENT

Massima

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L'informativa antimafia, quale provvedimento amministrativo volto a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, deve fondarsi su elementi di fatto che denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, richiedendosi un attendibile giudizio di possibilità secondo la nozione di pericolo. Tuttavia, tale provvedimento non necessita della prova di illeciti penali a carico degli appartenenti all'impresa o della disponibilità di fonti di prova aventi il grado di certezza per l'utilizzo in un processo penale o di prevenzione, essendo sufficiente la valutazione di elementi almeno presuntivi ed indiziari che configurino il substrato del pericolo di infiltrazione mafiosa, purché tale valutazione non risulti manifestamente illogica, irragionevole o viziata da travisamento dei fatti. Pertanto, l'informativa antimafia che non tenga adeguatamente conto di circostanze oggettive, come l'intervenuta sostituzione dell'amministratore dell'impresa con un amministratore giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria penale a seguito di sequestro dell'azienda, risulta viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stata debitamente ponderata la rilevanza di tale elemento ai fini della valutazione della cedevolezza dell'impresa ai tentativi di inquinamento mafioso. Inoltre, in assenza di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, non sussistono i presupposti per disporre la consegna urgente dei lavori ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 554 del 1999, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e della successiva aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria. Infine, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, richiedendosi la positiva verifica del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione, che nella fattispecie non risulta configurabile in relazione all'emanazione dell'informativa antimafia, attesa la complessità e delicatezza degli accertamenti da effettuare.

Sentenza completa

N. 05686/2010
REG.RIC.

N. 03675/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05686/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bera Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Napoli, via G. Orsi n. 50;

contro

- Comune di Casal di Principe, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
- U.T.G. Prefettura di Caserta, Ministero Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
- Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta, non co…

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