Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 2939 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:2939SENB

Massima

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Il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara pubblica, qualora sia successivamente revocato in autotutela dall'amministrazione aggiudicatrice, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal concorrente escluso, in quanto la reintegrazione in forma specifica, consistente nella riammissione alla gara, soddisfa integralmente l'interesse azionato. In tali ipotesi, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, attesa l'integrale soddisfazione del pregiudizio subito dal concorrente attraverso la revoca del provvedimento di esclusione. La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione da una gara pubblica, adottata dall'amministrazione aggiudicatrice, determina la cessazione della materia del contendere del relativo giudizio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal concorrente escluso. Ciò in quanto la reintegrazione in forma specifica, consistente nella riammissione alla gara, soddisfa integralmente l'interesse azionato dal ricorrente. In tali ipotesi, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, attesa l'integrale soddisfazione del pregiudizio subito dal concorrente attraverso la revoca del provvedimento di esclusione. La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara pubblica, adottata dall'amministrazione aggiudicatrice, determina la cessazione della materia del contendere del relativo giudizio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal concorrente escluso. Ciò in quanto la reintegrazione in forma specifica, consistente nella riammissione alla gara, soddisfa integralmente l'interesse azionato dal ricorrente. In tali ipotesi, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, attesa l'integrale soddisfazione del pregiudizio subito dal concorrente attraverso la revoca del provvedimento di esclusione. La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione, infatti, elimina ogni pregiudizio derivante dall'originaria esclusione, ripristinando la posizione del concorrente nella procedura di gara. La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara pubblica, adottata dall'amministrazione aggiudicatrice, determina la cessazione della materia del contendere del relativo giudizio, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dal concorrente escluso. Ciò in quanto la reintegrazione in forma specifica, consistente nella riammissione alla gara, soddisfa integralmente l'interesse azionato dal ricorrente. In tali ipotesi, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, attesa l'integrale soddisfazione del pregiudizio subito dal concorrente attraverso la revoca del provvedimento di esclusione. La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione, infatti, elimina ogni pregiudizio derivante dall'originaria esclusione, ripristinando la posizione del concorrente nella procedura di gara e, pertanto, rende ingiustificata la richiesta di un ulteriore risarcimento del danno.

Sentenza completa

N. 02304/2015
REG.RIC.

N. 02939/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02304/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2304/15 R.G., proposto da:
Lande S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Napoli, ((omissis)) n. 288/A;

contro

Comune di Massa Lubrense in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Napoli, Via S.Brigida,79;

nei confronti di

Research Consorzio Stabile Società Consortile A r.l.;

per l'annullamento

della determina del Comune di Massa Lubrense n.26/2015 avente ad oggetto esclusione dalla proced…

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