Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3563 del 10 novembre 1992
ECLI:IT:CASS:1992:3563PEN
Massima
Massima ufficiale
Al giudice dell`esecuzione non e` consentito modificare il giudicato, che comprende anche la data del commesso reato, cosi` come contestata e ritenuta in sentenza, ne` e` consentito valutare elementi di prova, spettando tale potere esclusivamente al giudice della cognizione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto erroneo l`assunto del giudice dell`esecuzione che aveva affermato la possibilita`, in tale sede, di fissare una data del commesso reato diversa da quella ritenuta in sentenza, rilevante ai fini della concedibilita` dell`indulto).
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