Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16021 del 17 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16021PEN

Massima

Massima ufficiale
Pur se la circostanza attenuante comune della provocazione, a differenza della legittima difesa, non esige la proporzione tra azione e reazione, tuttavia il rapporto di causalita` psicologica tra il fatto provocante ingiusto e la reazione dell`agente - e dunque l`applicabilita` dell`attenuante - viene meno quando vi sia enorme sproporzione tra il motivo e l`azione delittuosa, cosi` che il primo si presenti come una scusa, come un pretesto per sfogare i propri istinti violenti, piu` che come causa determinante dell`azione.  da vedere: Sen 12/04/1988 4516 sez 1 Pen

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