Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3639 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:3639SENT

Massima

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La durata delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico già rilasciate dagli enti proprietari delle strade, tra cui l'ANAS, non può comunque eccedere i ventinove anni, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tale disposizione, di carattere inderogabile, trova applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate, con decorrenza dalla data di rilascio delle stesse e non dalla data di entrata in vigore del Codice della Strada. L'ente proprietario della strada, in presenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, può revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni o concessioni da esso rilasciate, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992. Tale potere discrezionale dell'amministrazione prevale sull'interesse privato al mantenimento della concessione, in quanto la tutela della sicurezza della circolazione stradale costituisce un interesse pubblico primario e prevalente. Le circolari e le disposizioni interne dell'ANAS, che stabiliscono distanze minime tra gli accessi agli impianti di distribuzione di carburanti e gli incroci, le diramazioni, le biforcazioni e gli ingressi delle gallerie, sono vincolanti per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, in attuazione dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992, regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il mancato rispetto di tali prescrizioni, volte a garantire la sicurezza della circolazione, legittima il diniego di rinnovo della concessione da parte dell'ANAS. La Delibera di Giunta Regionale n. 85/2012, che prevede la possibilità di qualificare come "impianti tollerati" gli impianti di distribuzione di carburanti ubicati fuori dai centri abitati e ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, non è applicabile agli impianti con concessione scaduta e per i quali non possano essere rispettate le norme di sicurezza stradale previste dalla vigente normativa ANAS.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/07/2017

N. 03639/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04136/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Hermitage Carburanti S.a.s. di Noviello Vincenzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sarro, Anna Giardini, Sergio Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Lambiase in Napoli, via Cuma,28;
Cama S.a.s. di Cappuccio Rita & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Giardini, Carlo Sarro, Sergio Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Lambiase in Napoli, via Cuma,28;

contro

Comune di Castellammare di Stabia in persona d…

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