Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21523 del 3 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:21523PEN

Massima

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Il concorso morale nel reato si configura quando il soggetto, pur non partecipando materialmente all'esecuzione del fatto, abbia comunque contribuito in modo determinante alla sua realizzazione, attraverso un'attività di istigazione, rafforzamento o agevolazione della condotta delittuosa altrui. Tale contributo può concretizzarsi anche nella mera consapevolezza dell'utilizzo di un'arma da parte degli esecutori materiali, qualora tale consapevolezza sia accompagnata da un comportamento idoneo e rilevante a sostenere l'azione criminosa. In tali ipotesi, il concorrente morale risponde del reato nella stessa misura dell'esecutore materiale, non potendo essere esclusa la sua responsabilità sulla base di dichiarazioni di quest'ultimo volte ad assumersi l'esclusiva responsabilità del fatto. Inoltre, la configurabilità di motivi abietti e futili, quali elementi aggravanti del reato, non è esclusa dalla mancata percezione diretta, da parte della persona offesa, dell'iniziativa concreta del concorrente morale nell'utilizzo dell'arma, essendo sufficiente la dimostrazione della programmazione e dell'articolazione dell'agguato, anche attraverso il coinvolgimento del concorrente morale. Infine, la concessione delle attenuanti generiche può essere esclusa in presenza di precedenti penali gravi dell'imputato e di una confessione tardiva, conseguente all'acquisizione di prove di colpevolezza inequivocabili.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
La Corte di appello adita ha ridotto le pene rispettivamente comminate a F. A. e S. S., dei quali ha confermato la colpevolezza dichiarata dal Tribunale di Catania in data 8 giugno 2000 per il contestato concorso in reati di lesioni personali pluriaggravata in danno di G. O. di detenzione e di porto illegale di arma da fuoco. Ha ribadito, infatti, la ricostruzione dei fatti, definiti come inopinata aggressione armata nei confronti del G. (il S. vi è stato coinvolto in quanto zio di F. A. M.) in conseguenza di discussioni relative al rapporto di convivenza esistente tra la F. e lo stesso G., alla stregua delle univoche risultanze probatorie radicatesi con la piena confessione del F. (che aveva ammesso di essere stato sollecitato dal S. a ferire il G.); con le attendibili dichiarazioni della persona offesa, convalidate dalle ammissioni del F., erano rimaste evidenziate le modalità dei fatti nei termini essenziali dell'imputazione contestata (il G. -che si trov…

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