Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2554 del 7 marzo 2000

ECLI:IT:CASS:2000:2554CIV

Massima

Massima ufficiale
La litispendenza presuppone che in relazione alla stessa causa siano contemporaneamente pendenti, dinanzi a giudici non appartenenti allo stesso ufficio, due diversi procedimenti. Ne consegue che non sussiste litispendenza - la quale va accertata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia - nell'ipotesi in cui in uno dei due suddetti procedimenti il giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza rimettendo le parti dinanzi al giudice davanti al quale pende l'altro procedimento relativo alla medesima questione. Ne` assume alcun rilievo in contrario l'eventuale pendenza del termine per impugnare tale sentenza.   da vedere: Sen 20/08/1991 8923 sez 2 Civ Sen 02/08/1993 8522 sez 3 Civ Sen 22/12/1993 12707 sez 1 Civ

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