Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5452 del 12 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:5452PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancanza della sottoscrizione del giudice sulla copia del decreto di citazione a giudizio, notificata all'imputato, produce nullità dell'atto solo quando da essa deriva una assoluta incertezza circa l'autorità della quale il decreto medesimo sia stato emanato. Ne consegue che quando sulla suddetta copia sono indicati l'ufficio giudiziario e l'organo che ha emanato il decreto oltre che l'aula dell'ufficio nella quale doveva essere celebrato il dibattimento, l'omissione della sottoscrizione non produce alcuna nullità.

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