Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5797 del 15 maggio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5797PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di assegno bancario ogniqualvolta venga falsificata la firma di traenza, appartenga essa al titolare del conto o ad un terzo, il rapporto fra l'istituto di credito e il titolare del conto viene illecitamente strumentalizzato, sicche` difetta in sostanza l'autorizzazione ad emettere l'assegno, con la conseguenza che si configura sia il reato di falso in titolo di credito, sia di emissione di assegno senza autorizzazione.    da vedere: Decr 30/03/1998 394 Sen 27/03/1996 2767 sez 1 Civ

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