Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8238 del 6 ottobre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:8238PEN
Massima
Massima ufficiale
La violazione delle norme relative alla pubblicità sui prodotti alimentari degli ingredienti adoperati, fra cui sono compresi gli additivi chimici consentiti, costituisce illecito amministrativo a seguito dell'entrata in vigore dell'art.. 16 del D.P.R. 18 maggio 1982 n.. 322, salvo che per gli alimenti per la prima infanzia e per i prodotti dietetici disciplinati dalla legge 29 marzo 1951 n.. 327, per i quali in caso di violazione delle disposizioni di etichettatura continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dall'art.. 5, comma secondo, legge 29 marzo 1951 n.. 327.
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