Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 917 del 13 gennaio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:917PEN

Massima

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Il provvedimento del questore che impone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione presso il commissariato di P.S. può essere convalidato dal giudice di pace, il quale deve verificare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, nonché la proporzionalità della misura rispetto alla finalità di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico, senza che sia necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato. Il giudice di pace, nel valutare la pericolosità sociale del soggetto, può fondare il proprio giudizio sulla partecipazione dello stesso a episodi di rissa avvenuti in occasione di eventi sportivi, senza dover necessariamente accertare le specifiche circostanze che hanno determinato tali episodi. L'erronea indicazione del termine per proporre ricorso in cassazione avverso il provvedimento del questore non inficia la validità della convalida da parte del giudice di pace, così come l'omessa espressa indicazione del termine per presentare memorie o deduzioni non determina l'illegittimità del provvedimento, qualora l'interessato abbia comunque avuto la possibilità di depositare la propria memoria difensiva. Il giudice di pace, nel motivare la convalida del provvedimento del questore, non è tenuto a esaminare dettagliatamente tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della valutazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini della decisione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 21/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 05/05/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

lette le conclusioni del PG inammissibile e condanna spese a cassa delle ammende.

OSSERVA

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il gip presso il tribunale di Siracusa ha convalidato i…

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