ECLI:IT:CASS:2002:18948PEN
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 14.9.2000, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Larino dichiarò, non doversi procedere a carico di S. e F. P. per il reato di cui all'art. 388 co. 5 cod. pen. per difetto di valida querela, sul rilievo che la sottoscrizione del querelante (direttore generale delle entrate per il Molise) non era stato stata autenticata.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il pubblico ministero, assumendo che l'inosservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 337 cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità e che e che per la validità della querela è sufficiente la sottoscrizione del pubblico funzionario, in un atto pubblico, sia autentica.
3. Il ricorso va accolto.
La querela è la dichiarazione con la quale "si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato" (art. 336 cod. proc. pen.). Per la rilevanza processuale dell'effetto c…
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