Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25282 del 26 giugno 2024

ECLI:IT:CASS:2024:25282PEN

Massima

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Il delitto di estorsione si configura quando l'agente, esercitando la pretesa di ottenere la restituzione di una somma di denaro prestata con violenza e/o minaccia, costringe il debitore ad adempiere, anche nei confronti di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio sottostante, al fine di procurarsi un profitto ingiusto. Ciò in quanto tale pretesa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando diretta a ottenere il pagamento del debito da un soggetto non coinvolto nel rapporto contrattuale originario. La qualificazione giuridica del fatto come estorsione non è esclusa dalla circostanza che l'agente abbia rilasciato ricevuta della somma ottenuta, in quanto tale condotta è compatibile con l'intento di esercitare una pretesa ritenuta legittima, pur in presenza di violenza o minaccia. Inoltre, la valorizzazione da parte del giudice di merito di elementi fattuali, come la promessa della persona offesa di procurare all'imputato contatti per l'approvvigionamento di stupefacenti, non integra una violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, trattandosi di circostanze già emerse nel corso del procedimento e oggetto di ampia possibilità di difesa. Pertanto, la sussunzione del fatto nel paradigma dell'estorsione è conforme ai principi giurisprudenziali consolidati, in quanto l'imputato non si è limitato a rivendicare minacciosamente la restituzione della somma prestata, ma ha anche formulato esplicite minacce di incendio nei confronti di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. VERGA Giovanna - Presidente

Dott. DE SANTIS ((omissis)) - Relatore

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Ba.Om., n. a S il (omissis);
avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2023;
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla ((omissis));
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte a firma dell'Avv. Gi.Ro.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D…

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