Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 14491 del 30 giugno 2011

ECLI:IT:CASS:2011:14491CIV

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La valutazione degli atti negoziali e della volontà contrattuale delle parti è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi. Pertanto, per far valere una violazione sotto tali profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicato sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. La mera critica del convincimento cui il giudice di merito sia pervenuto, operata mediante la semplice contrapposizione di una diversa interpretazione, non è idonea a integrare una censura ammissibile in sede di legittimità, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in tale sede. Inoltre, è necessario che il ricorrente riporti nel ricorso il testo degli atti negoziali rilevanti, in conformità al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 4, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la correttezza dell'interpretazione operata dal giudice di merito e la coerenza e sufficienza delle relative argomentazioni motivazionali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), quale titolare della (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'((omissis)) per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via ((omissis)) n. 107, presso lo studio, dell'((omissis));

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

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