Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23843 del 8 giugno 2016

ECLI:IT:CASS:2016:23843PEN

Massima

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Il maresciallo capo dei Carabinieri, nell'esecuzione del servizio di pattuglia automontata, è tenuto a rispettare rigorosamente le consegne ricevute, senza poter interrompere il servizio o discostarsi dall'itinerario prestabilito nell'ordine di servizio, neppure per svolgere attività funzionali all'espletamento di altri compiti istituzionali, salvo che ciò non sia reso assolutamente necessario da imprescindibili esigenze di servizio o di sicurezza, debitamente segnalate e documentate. L'inosservanza di tali prescrizioni, anche se motivata da finalità di servizio, integra il reato di violata consegna, in quanto il militare è tenuto a eseguire fedelmente le direttive impartite, senza poter autonomamente interpretare o modificare le consegne ricevute, se non nei limiti strettamente necessari per il corretto svolgimento del servizio. La valutazione della sussistenza di tali limiti eccezionali spetta al giudice di merito, il quale deve verificare, sulla base di un'approfondita analisi delle circostanze concrete, se l'allontanamento dal servizio e dal percorso stabilito fosse effettivamente imposto da imprescindibili esigenze di servizio o di sicurezza, ovvero se l'imputato abbia agito per finalità estranee all'adempimento dei propri doveri istituzionali. La motivazione della sentenza deve dare conto in modo chiaro e logico di tale accertamento, senza poter essere censurata in sede di legittimità, salvo che non risulti manifestamente illogica o frutto di erronea applicazione della legge penale.

Sentenza completa

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 42/2015 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 17/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Flamini L.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS)a.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2015, Corte di appello militare confermava la pronuncia emessa in data 11 dicembre 2014 dal Tribunale militare di Verona, con la quale (OMISSIS) era stato ritenuto responsabile dei reati di violata consegna pluriaggravata, ai sensi dell'articolo 47 c.p.m.p., n. 2 e articolo 120 c.p.m.p., commi 1 e 2, al medesimo ascritti ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, conseguentemente, condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente, alla pena complessiva di mesi q…

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