ECLI:IT:CASS:2003:1028PEN
1. Il 23 maggio 2001 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza in data 3 aprile 2000 del Tribunale della stessa città, con la quale C. H., riconosciutele le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e recidiva contestate, era stata condanna a pena ritenuta di giustizia per imputazioni, unificate per continuazione, di furto aggravato.
Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del merito escludevano la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, rilevando che "prima della sentenza impugnata non era stato ancora operato dal giudicante il giudizio di equivalenza" (tra attenuanti generiche e aggravante e recidiva contestate) e che, in sostanza, "soltanto dalla pronunzia della decisione impugnata" rilevava "l'abbattimento del massimo della pena edittale (prevista per il furto semplice) ai fini del computo di cui all'art. 175 n. 3 c.p."; non poteva, quindi, comportare effettivi estintivi la circostanza che "tra…
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