Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4300 del 30 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:4300PEN

Massima

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Il concorso di più soggetti nella commissione di reati di traffico di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata alla spendita di banconote contraffatte può essere desunto dalla prova della conoscenza reciproca tra gli imputati, dalla frequenza e ripetitività dei loro contatti, dalla consapevolezza del ruolo e del contributo di ciascuno alla realizzazione del disegno criminoso, nonché dalla sussistenza di una struttura organizzativa, ancorché minima, idonea a garantire un approvvigionamento e una rivendita pressoché su ordinazione delle sostanze illecite. La detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio può ritenersi integrata anche in assenza di un contatto fisico immediato tra il detentore e la sostanza, purché vi sia la disponibilità della stessa in un luogo accessibile al detentore. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base di precedenti penali, anche se non numerosi né specifici, nonché sulla mancanza di resipiscenza e sulla condotta processuale improntata a una pervicace negazione della responsabilità, elementi sintomatici di una personalità negativa dell'imputato.

Sentenza completa

Con sentenza 3.4.2001, qui riferita per la parte che interessa, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento affermava la responsabilità di N. C. per plurime cessioni di sostanze stupefacenti (eroina) in concorso con R. L. nonché per detenzione della stessa sostanza a fine di spaccio in concorso con D. M. G., ed altresì dello stesso N. e di G. E. per associazione a delinquere finalizzata alla spendita di banconote contraffatte e ciascuno di essi per avere messo in circolazione siffatte banconote di concreto con i falsificatori; per l'effetto, ritenuta la continuazione fra i reati e, quanto al N., la continuazione con i reati oggetto di sentenze divenute definitive, nonché applicata la diminuente del rito e quella ex comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, condannava il N. alla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L. 3.000.000 di multa, ed il G. alla complessiva pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e L. 1.000.000 di multa.
Sul gravame …

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