Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3590 del 8 agosto 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3590PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` l`incidente di esecuzione non e` un mezzo di impugnazione, non e` applicabile l`art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo il quale l`impugnazione e` ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l`ha proposta - al ricorso per cassazione avverso il decreto del Pubblico Ministero di unificazione delle pene; pertanto, non essendo previsto per tale provvedimento alcun mezzo di impugnazione, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile. (Contra sez I, Corte.  Cost. 24 maggio 1995, Bagedda).

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