Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3627 del 16 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3627CIV

Massima

Massima ufficiale
Anche alla stregua della normativa anteriore alla legge 21 marzo 1990 n. 53 - che, sostituendo l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (sull'elezione dei membri del Parlamento), dispone espressamente in tal senso - i rappresentanti di lista sono da includere fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ed aventi diritto, ai sensi del citato art. 119 a tre giorni di ferie retribuite, attesa la loro inclusione nella categoria dei pubblici ufficiali (art. 40 del d.P.R. n. 361 del 1957 sopra citato) e tenuto conto del contributo dei medesimi rappresentanti, ancorche` scelti dai partiti, al regolare svolgimento delle funzioni elettorali e quindi alla realizzazione di un interesse pubblico.    conforme: Sen 10/10/1992 11039 sez L Civ Sen 22/04/1992 4826 sez L Civ Sen 23/11/1991 12612 sez L Civ Sen 08/11/1991 11933 sez L Civ

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