Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9053 del 5 dicembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9053CIV

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata a norma dell'art. 295 c. p.c., in quanto regola soltanto lo svolgimento del processo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, non e` suscettibile di impugnazione, ne` mediante il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c. p.c., ne` mediante il ricorso ai sensi dell'art. 111 cost., restando revocabile soltanto dal giudice che l'ha emessa. Avverso tale provvedimento, di natura ordinaria e non decisoria, le parti possono far valere le proprie doglianze affermando o negando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, solo contestualmente alla impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento nel presupposto dell'affermazione o della negazione delle predette condizioni.  da vedere: Sen 15/04/1986 2670 sez L Civ

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