Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 923 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:923SENT

Massima

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La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, salvo che l'amministrazione non dimostri la correttezza sostanziale dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. Pertanto, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, che preclude al privato l'esercizio delle facoltà partecipative, determina l'illegittimità del provvedimento finale, a meno che l'amministrazione non provi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche a seguito della partecipazione del destinatario. Inoltre, qualora l'immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio risulti interessato da una domanda di condono edilizio o da una concessione in sanatoria, l'amministrazione è tenuta a definire previamente il relativo procedimento prima di esercitare il potere di repressione dell'abuso, in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di condono edilizio. In tali ipotesi, la mancata definizione del procedimento di sanatoria impedisce di ritenere sussistente il requisito della correttezza sostanziale dell'atto, necessario per l'operatività della preclusione all'annullamento giurisdizionale di cui all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

N. 00446/2007
REG.RIC.

N. 00923/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00446/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2007, proposto da
ANNESI CLAUDIO elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 111 presso lo studio dell’avv. Flavia Urciuoli che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Giorgio Pasquali

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 2125 del 24/10/06 con cui il Comune di Roma ha disposto la demolizione d’ufficio dell’opera ivi indicata;

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