Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5233 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:5233SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciare la presente sentenza, ha stabilito i seguenti principi di diritto: 1. L'ordinanza di demolizione di opere abusive, essendo un atto dovuto e vincolato, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, in quanto trattasi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento tipizzato dal legislatore. Inoltre, il principio di recettizietà degli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del destinatario non trova applicazione quando la limitazione è il mero effetto conformativo di un precedente annullamento giurisdizionale del titolo edilizio. 2. In caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio, la regola immanente è rappresentata dall'operatività della sanzione reale della demolizione, la quale, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento, non richiede all'Amministrazione un particolare impegno motivazionale, rinvenendo nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa. La sanzione pecuniaria è una misura residuale, applicabile solo in presenza di circostanze peculiari ed eccezionali che dimostrino l'oggettiva impossibilità di attuare la misura ordinaria della riduzione in pristino. 3. La realizzazione di un torrino-scala, che comporta un incremento volumetrico dell'immobile e una modifica delle facciate con alterazione dei prospetti, costituisce un intervento di nuova costruzione, assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire, e non può essere qualificato come volume tecnico o come intervento pertinenziale o di ristrutturazione edilizia. Tali opere, in quanto implicanti una apprezzabile trasformazione urbanistico-edilizia, devono essere sanzionate con la demolizione, anche in presenza di vincolo paesaggistico, non essendo possibile il rilascio di una sanatoria paesaggistica. 4. La valutazione circa la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria costituisce un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione di demolizione, e non può mai costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/08/2022

N. 05233/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05929/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2016, proposto da
Nella Cirulli, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Angelone in Napoli, piazza Municipio, 84;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Benevento e Francesco Nappo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Municipale e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mauro Arrotino, rappresentato e difeso d…

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