Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 914 del 2012

ECLI:IT:TARLE:2012:914SENT

Massima

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L'ente proprietario o concessionario di una strada ha il dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della stessa, nonché delle sue pertinenze e arredi, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, anche in relazione alla rimozione di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati sulle immediate pertinenze della strada. Tale obbligo, previsto dall'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), costituisce una norma speciale rispetto alle disposizioni generali in materia di rifiuti contenute nel d.lgs. 152/2006, in quanto la peculiarità della sede stradale e delle sue pertinenze, sotto il profilo strutturale, funzionale e di sicurezza pubblica, giustifica l'attribuzione di specifici doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al soggetto gestore della strada. Pertanto, l'ente proprietario o concessionario della strada non può sottrarsi all'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati sulle pertinenze stradali, a prescindere dalla titolarità della proprietà del suolo e dall'elemento soggettivo della condotta del proprietario dei rifiuti. L'inosservanza di tale dovere legittima l'adozione, da parte dell'autorità competente, di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti, la cui legittimità deve essere valutata esclusivamente con riferimento all'art. 14 del Codice della Strada e non alle norme generali in materia di rifiuti. Inoltre, eventuali vizi procedimentali, come il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, non determinano l'annullabilità del provvedimento qualora sia dimostrato in giudizio che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Sentenza completa

N. 02064/2010
REG.RIC.

N. 00914/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02064/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2010, proposto da:
Anas Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso Piergiorgio Provenzano in Lecce, p.zza L. Ariosto 30;

contro

Comune di Mesagne, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Luisa Valente, con domicilio eletto presso Giovanni Palma in Lecce, viale Leopardi 15;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 03 dell'11 ottobre 2010 con la quale il Responsabile del Servizio Ambiente - Verde Pubblico - Energia del Comune di Mesagne (BR) ordinava all'ANAS s.p.a. di provvedere alla rimozione di rifiuti speciali e …

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