Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3634 del 27 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3634PEN

Massima

Massima ufficiale
Il Tribunale di sorveglianza legittimamente dispone la revoca della affidamento in prova al servizio sociale del condannato con effetto retroattivo computando di conseguenza la residua pena da scontare, qualora dimostri di avere valutato sotto il profilo obiettivo e soggettivo la effettiva gravità del comportamento di violazione tenuto dal suddetto condannato. Deve infatti considerarsi che la Corte Costituzionale con sentenza 29 1987 ottobre ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47 comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 34 nella parte in cui, in caso di revoca dell'affidamento in prova, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena da scontare tenendo conto della durata delle limitazioni subite dal condannato, del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento, nonché della gravità oggettiva e soggettiva della condotta che ha dato luogo alla revoca.

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