Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46638 del 25 novembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:46638PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere si configura quando vi è la predisposizione di un'organizzazione strutturale, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. L'elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato risiede nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Ai fini della configurabilità del reato associativo, è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi, quali la pluralità di partecipanti, l'esistenza di un accordo criminoso, la durata nel tempo delle condotte delittuose, la ripartizione dei ruoli all'interno del sodalizio, la disponibilità di mezzi e la capacità di reperire soggetti terzi per lo svolgimento di singoli incarichi, nonché di elementi soggettivi, quali la consapevolezza dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e la loro disponibilità ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p., senza che la sua determinazione possa essere censurata in sede di legittimità, se non in caso di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un concorrente rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. ALMA Marco Mar - rel. Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 221 in data 19/1/2015 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sent…

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