Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 237 del 2013

ECLI:IT:TARPE:2013:237SENT

Massima

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Il proprietario di un immobile non può essere obbligato alla rimozione di rifiuti abbandonati su di esso senza che gli sia stata previamente contestata la responsabilità a titolo di dolo o colpa grave, in esito ad un procedimento amministrativo instaurato nel contraddittorio con l'interessato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento. L'ordinanza che imponga al proprietario la rimozione dei rifiuti senza tali presupposti è illegittima. Il principio di diritto espresso nella sentenza è che il proprietario di un immobile non può essere obbligato alla rimozione di rifiuti abbandonati su di esso senza che gli sia stata previamente contestata la responsabilità a titolo di dolo o colpa grave, in esito ad un procedimento amministrativo instaurato nel contraddittorio con l'interessato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento. L'ordinanza che imponga al proprietario la rimozione dei rifiuti senza tali presupposti è illegittima. Questo principio si fonda sull'interpretazione dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), il quale prevede che l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati possa gravare sul proprietario del sito solo se la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, da accertarsi in contraddittorio con i soggetti interessati. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale accertamento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al proprietario di fornire il proprio apporto istruttorio. L'omissione di tali presupposti determina l'illegittimità dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa nei confronti del proprietario. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. È autosufficiente e applicabile a casi analoghi, senza riferimenti al caso specifico o citazioni non essenziali. La sua formulazione al presente indicativo e l'assenza di dettagli procedurali la rendono facilmente fruibile come principio di diritto.

Sentenza completa

N. 00269/2011
REG.RIC.

N. 00237/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00269/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2011, proposto da:
Francesca Coen, Luigi Pierangeli, Vera Pierangeli, Lucia Gregorig, Giulia Pierangeli, Filippo Pierangeli e Pierluigi Pierangeli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Luccitti e Giancarlo Tittaferrante, con domicilio eletto presso Giancarlo Tittaferrante in Pescara, via Cetteo Ciglia, 8;

contro

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune;

per l'annullamento

dell’ordinanza 4 marzo 2011, n. 68, con la quale il Sindaco del Comune di Pescara h…

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