Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13921 del 9 novembre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:13921CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 cod. proc. civ. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in un termine perentorio da lui stabilito.

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