Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6292 del 10 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:6292PEN

Massima

Massima ufficiale
Non e` censurabile la decisione del giudice di merito che abbia negato l'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. in forza dell'esame globale del fatto e, cioe`, di una valutazione ricomprendente oltre a componenti oggettive anche quelle soggettive del reato, cosi` estendentesi a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 cod.pen.. Ai fini dell'accertamento della gravita` o della "particolare tenuita` del fatto" non puo` invero prescindersi dalla considerazione della personalita` del suo autore, la cui eventuale pericolosita` sociale desumibile anche dai precedenti penali risultanti a suo carico si riverbera inevitabilmente sul fatto stesso conferendogli particolari connotazioni rilevanti ai fini del giudizio.   da vedere: Sen 25/07/1990 7533 sez 1 Civ Sen 31/01/1987 1300 sez 2 Pen

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