Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2002 del 27 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2002PEN

Massima

Massima ufficiale
La sentenza n. 248 del 15 luglio 1983 della corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma settimo, della legge 10 maggio 1976 n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare eventualmente con la assistenza di un consulente tecnico all'esecuzione delle analisi, ha effetto retroattivo nei confronti dei rapporti giuridici, anche processuali, non ancora esauriti. E' quindi preclusa la possibilità di utilizzare l'accertamento amministrativo illegittimo, quale valido mezzo di prova, nei processi penali ancora in corso. Qualora utilizzazione vi sia stata, ciò incide negativamente sulla costruzione logica della decisione dando luogo ad un vizio della motivazione rilevabile in sede di legittimità, ove non risulti che il convincimento dei giudici di merito si è formato anche in base ad altre fonti di prove, sufficienti a sorreggere la decisione adottata.

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