Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 2271 del 30 gennaio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:2271CIV

Massima

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Il giudice, nell'esercizio della propria funzione di interpretazione e applicazione della legge, è tenuto a correggere gli errori materiali eventualmente contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale degli atti processuali. L'ordinanza giudiziale, quale atto che esplicita la motivazione e il dispositivo di una decisione, deve essere redatta in modo chiaro e privo di refusi, in modo da rendere manifesta la volontà del giudice e garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti. L'errore materiale, consistente in inesattezze o imprecisioni meramente formali, non incidenti sul contenuto dispositivo o sulla ratio decidendi, può essere corretto d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento, senza necessità di una nuova pronuncia, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra il testo del provvedimento e la volontà effettivamente espressa. Il potere-dovere di correzione dell'errore materiale, quale strumento di tutela della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, si fonda sul principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in quanto consente di evitare inutili gravami e rimedi impugnatori, garantendo al contempo l'integrità e la coerenza logico-giuridica dell'atto giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24586/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 24704/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
RITENUTO IN …

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