Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1080 del 26 gennaio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:1080PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 65, comma 7, lett. a), del Regolamento di disciplina militare approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, nello stabilire che possano essere puniti con la consegna di rigore i "fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell`ambito della facolta` concessagli dalla legge penale", non esclude che la richiesta di procedimento, prevista dall`art. 260 C.P.M.P., possa essere ugualmente avanzata anche quando, per quei fatti, sia stata inflitta la suddetta sanzione disciplinare; cio` avuto riguardo all`assenza, nel vigente ordinamento, di un principio generale di alternativita` tra l`azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, ragione per cui tale alternativita` puo` essere riconosciuta solo sulla base di una espressa disposizione normativa.   da vedere:

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