Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36977 del 12 ottobre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:36977PEN

Massima

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, si configura quando il soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni prodotte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento. La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata all'evasione fiscale, non è sufficiente di per sé a integrare tale reato, dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se la condotta, per le sue modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Elementi rilevanti a tal fine possono essere la presenza di violazioni sistematiche e continue, la tenuta di una contabilità in nero, l'utilizzo di conti correnti bancari per operazioni non contabilizzate, nonché il superamento di specifiche soglie di punibilità in termini di ammontare dell'evasione e di incidenza degli elementi attivi sottratti all'imposizione. L'accesso della Guardia di Finanza presso il domicilio dell'indagato, debitamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica, è legittimo anche in assenza di gravi indizi di violazione, trattandosi di ispezioni documentali rientranti nei poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Inoltre, l'eventuale vizio della perquisizione non può impedire il successivo sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, in quanto quest'ultimo atto è legittimato dal concreto rinvenimento del corpo del reato, indipendentemente dalla legittimità degli atti precedenti di ricerca.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente
ANTONIO ZUMBO - Consigliere
AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere
ALDO FIALE - Consigliere
GIULIO SARNO - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gi. Pe. n. Or. (...)
avverso la sentenza Corte Appello Roma in data 17 febbraio 2003
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ZUMBO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. ((omissis)) che ha concluso per il rigetto
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore avv. Pi. Ca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17 febbraio 2003, la Corte di Appello di Roma, condannava Gi. Pe. alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.582 di multa per il reato di cui all'art. 3 …

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