ECLI:IT:CASS:2002:22880PEN
1 - Il 13.8.01 il GIP di Rovereto ha applicato ad H. V. la misura di custodia in carcere per spendita di moneta falsa.
Con il ricorso si denuncia violazione art. 309/5° e 10° co. c.p.p., perché il P.M. non ha trasmesso nei termini di legge al Tribunale gli atti già trasmessi al GIP e quelli contenenti prova a suo favore, prodotti dalla difesa prima dell'emissione delle misura cautelare. Ed il Tribunale ha respinto l'eccezione, pur fondata, confermando la misura.
2 - Il ricorso è fondato. Per il combinato disposto degli artt. 309/5 e 291/1 c.p.p. al tribunale di riesame devono essere trasmessi non oltre il 5° giorno dalla presentazione della richiesta di riesame sia gli elementi presentati al GIP per la richiesta di misura, che quelli a favore dell'imputato. Se il termine non è rispettato, per l'articolo 309/10, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Nella specie il Tribunale conviene sulla mancata trasmissione di atti specifi…
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