Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3965 del 3 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3965PEN

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza emessa nel corso del procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, ovvero alle altre associazioni indicate nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), con cui il tribunale rigetta l'istanza dell'interessato di revoca del sequestro disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 2 ter non è impugnabile in via autonoma trattandosi di ordinanza emessa nel corso del giudizio e quindi impugnabile soltanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 200 cod. proc. pen., con l'impugnazione del provvedimento di merito. L'impugnazione immediata per violazione di legge è ammessa soltanto in caso di provvedimento abnorme, non statuendo detta ordinanza sulla libertà personale (materia in cui non può essere incluso l'esercizio del diritto di proprietà).

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