Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza n. 1928 del 2022

ECLI:IT:TARSA:2022:1928SENT

Massima

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Il limite posto dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004 in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, che è quella di legittimare la possibilità di rilascio ex post dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. In quest'ottica, le superfici e i volumi realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico che precludono in radice la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica sono quelli che, a prescindere dal profilo urbanistico, sono rilevanti quanto alla loro percepibilità visiva. Pertanto, la mera realizzazione di un "ambiente" di modesta altezza, non visibile dall'esterno e non accessibile, insuscettibile di qualsivoglia utilizzo connesso ad esigenze abitative e che non sia quello meramente tecnico di realizzare un isolamento del fabbricato dal terreno al fine di evitare la risalita d'acqua e la formazione di umidità e muffe, non può essere considerata come un incremento di volume tale da precludere l'accertamento di compatibilità paesaggistica, in quanto trattasi di una mera "camera d'aria" isolante, priva di impatto visivo sul territorio. Analogamente, le opere "meramente interne", che non possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo paesaggistico in quanto non possono in alcun modo alterare il paesaggio né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico, non possono essere ritenute ostative all'accertamento di compatibilità paesaggistica. In tali ipotesi, l'amministrazione è tenuta a valutare caso per caso l'effettivo impatto del volume realizzato sulla zona sottoposta a vincolo, senza applicare in modo rigido il limite normativo, ma verificando concretamente se l'intervento abbia o meno inciso in modo sostanziale sul contesto paesaggistico tutelato.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/07/2022

N. 01928/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2016, proposto da
Bruna Ugolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iovane, Laura Tardivo, Maria Fiorella Ugolini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Iovane in Salerno, viale G. Verdi n.12/M;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

del …

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