Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1411 del 22 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1411PEN

Massima

Massima ufficiale
Il tribunale del riesame può esercitare il potere di riforma o conferma del provvedimento impugnato (anche per motivi diversi da quelli indicati dal ricorrente o enunciati in motivazione) solo se quest'ultimo non risulti radicalmente nullo; ed in tale ipotesi il tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento dell'atto, non potendosi configurare in suo capo un potere "sostitutivo" di emissione di un valido provvedimento, che potrà, se del caso, essere adottato dal medesimo organo la cui decisione sia stata annullata. (Nella specie la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del riesame confermativa di un decreto di sequestro probatorio, anch'esso annullato, privo degli elementi idonei ad individuare il fatto-reato per cui si procedeva e l'oggetto stesso del provvedimento, indicato genericamente in "quanto rinvenuto").

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