Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2304 del 20 marzo 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2304PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la definizione di pubblico ufficiale e` irrilevante la qualifica formale del soggetto, essendo tale non soltanto colui che e` chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell`autorita`, ma anche colui che e` chiamato a svolgere attivita` pur non immediatamente rivolte ai fini dell`ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perche` attinenti all`attuazione dei fini medesimi.  Ne consegue che anche le persone che cooperano con prestazioni intellettuali nello stadio di elaborazione e di preventiva determinazione del contenuto dell`atto amministrativo definitivo da emanarsi nella materia dei piani e regolamenti edilizi, concorrendo alla realizzazione di un interesse pubblico e alla formazione, nei limiti dello stadio istruttorio, della volonta` dell`ente, acquistano la qualifica di pubblico ufficiale.   da vedere: [p82\02174] [p83\10581]

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