Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 977 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:977SENT

Massima

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La variazione del dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico generale, anche se di modesta entità, costituisce una modifica delle previsioni strutturali del piano urbanistico generale (PUG) e, pertanto, deve essere adottata nel rispetto della procedura prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2001, che richiede il necessario intervento della Regione nel procedimento di variazione dello strumento urbanistico. Infatti, il dimensionamento del PUG, in quanto elemento fondamentale per l'assetto dell'intero territorio comunale, rientra nelle previsioni strutturali del piano, la cui modifica non può essere ricondotta alla mera variazione programmatica di cui all'art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, che consente l'adozione di varianti con la sola deliberazione motivata del Consiglio comunale, senza il previo coinvolgimento della Regione. Pertanto, l'Amministrazione comunale, nel dare esecuzione a una sentenza che ha annullato il PUG nei limiti dell'interesse del ricorrente, è tenuta a rinnovare l'intero procedimento di formazione dello strumento urbanistico, secondo la procedura prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2001, non potendo limitarsi ad adottare una variante "puntuale" ai sensi dell'art. 12, comma 2, della medesima legge. La necessità di seguire il procedimento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2001 per la modifica del dimensionamento complessivo del PUG, anche se di modesta entità, discende dalla natura strutturale di tale elemento, in quanto costituisce una delle linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, ambientale, storica e culturale dell'insediamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della medesima legge regionale. Pertanto, la variazione del dimensionamento del PUG, anche se limitata ai soli terreni di proprietà del ricorrente, non può essere ricondotta alla categoria delle variazioni programmatiche di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2001, che non richiedono il previo coinvolgimento della Regione.

Sentenza completa

N. 01839/2008
REG.RIC.

N. 00977/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01839/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2008, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, piazza Mazzini,72;

contro

Comune di Roccaforzata, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via ((omissis)), 56;

per l'annullamento

della deliberazione di C.C. n.22 del 29.7.2008, successivamente conosciuta mediante accesso agli atti, avente ad oggetto "variante al PUG art.12, comma 2, L.R.n.20/01 in esecuzione della sentenza TAR Puglia-sez. di Lecce n.1766/08 del 16 giugno 2008.…

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